1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno,
a) ispezionare tutti i locali in cui si svolge il gioco d'azzardo autorizzato e non, ed i locali in cui sono fabbricate, vendute e distribuite le attrezzature per il gioco, sequestrando ed asportando attrezzature e documenti per fini di indagini e di accertamento;
b) verificare per conto dell'Albo di cui all'articolo 6 le qualifiche e le qualità finanziarie di tutti i soci e amministratori delle società richiedenti l'iscrizione all'Albo medesimo e di quanti, in maniera diretta o indiretta, partecipano alla gestione di case da gioco;
c) tenere sotto osservazione e controllo, anche dal punto di vista fiscale, tutti i soci e gli amministratori delle società che gestiscono case da gioco, sale Bingo e sale giochi e scommesse e comunque tutte le aziende e le persone coinvolte, in maniera diretta o indiretta, nella gestione di case da gioco, nelle scommesse negli ippodromi o di qualunque altra struttura ove si eserciti il gioco d'azzardo.
3. Le notizie sulla clientela delle sale da gioco, comunque conosciute attraverso i controlli di cui al presente articolo, non possono essere, in alcun modo, utilizzate ai fini fiscali contro la stessa.
4. Il nucleo speciale di polizia dei giochi è affiancato da un gruppo tecnico-amministrativo che può essere composto anche da specialisti esterni, i cui compiti essenziali sono il controllo e la verifica del regolare