Art. 11.
(Polizia dei giochi).

      1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno,

 

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è istituito il nucleo speciale di polizia dei giochi, composto da personale specializzato della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con compiti specifici di prevenzione, di informazione e di polizia giudiziaria per il controllo dell'esercizio e della gestione degli ippodromi, delle case da gioco, delle sale Bingo e di tutti i giochi autorizzati.
      2. Ai fini dell'attuazione dei controlli di cui al comma 1, nonché dell'esercizio dell'azione penale contro il gioco clandestino, il nucleo speciale di polizia dei giochi può:

          a) ispezionare tutti i locali in cui si svolge il gioco d'azzardo autorizzato e non, ed i locali in cui sono fabbricate, vendute e distribuite le attrezzature per il gioco, sequestrando ed asportando attrezzature e documenti per fini di indagini e di accertamento;

          b) verificare per conto dell'Albo di cui all'articolo 6 le qualifiche e le qualità finanziarie di tutti i soci e amministratori delle società richiedenti l'iscrizione all'Albo medesimo e di quanti, in maniera diretta o indiretta, partecipano alla gestione di case da gioco;

          c) tenere sotto osservazione e controllo, anche dal punto di vista fiscale, tutti i soci e gli amministratori delle società che gestiscono case da gioco, sale Bingo e sale giochi e scommesse e comunque tutte le aziende e le persone coinvolte, in maniera diretta o indiretta, nella gestione di case da gioco, nelle scommesse negli ippodromi o di qualunque altra struttura ove si eserciti il gioco d'azzardo.

      3. Le notizie sulla clientela delle sale da gioco, comunque conosciute attraverso i controlli di cui al presente articolo, non possono essere, in alcun modo, utilizzate ai fini fiscali contro la stessa.
      4. Il nucleo speciale di polizia dei giochi è affiancato da un gruppo tecnico-amministrativo che può essere composto anche da specialisti esterni, i cui compiti essenziali sono il controllo e la verifica del regolare

 

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svolgimento dei giochi consentiti, in collaborazione con il servizio ispettivo comunale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e), nonché la verifica ed il controllo dei bilanci e dei libri sociali delle società concessionarie, anche per gli effetti del comma 3 dell'articolo 6. Il nucleo speciale di polizia dei giochi ed il gruppo tecnico-amministrativo hanno libero accesso a tutte le case da gioco, ed a qualsiasi dato contabile e amministrativo ritenuto necessario.